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Il c.d. visto per ricongiungimento familiare: cenni.

Il ricongiungimento familiare è un diritto riconosciuto ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, previsto dagli art. 28 e 29 del Testo unico sull’immigrazione (d. lgs. 286/1998) e successive modifiche e integrazioni.
La procedura consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di lunga durata, ai familiari del richiedente, il quale intende esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare.
Il processo per ottenere il visto è regolamentato da diverse norme e prevede tempistiche e requisiti specifici, condizionati anche dalla nazionalità del richiedente e dei familiari.

Il visto per ricongiungimento familiare è un’autorizzazione concessa al familiare di un cittadino straniero residente in Italia che gli consente di soggiornare regolarmente nel nostro Paese.

La concessione del predetto visto è strettamente legata al rilascio del nulla osta per “familiare al seguito” o “ricongiungimento familiare “rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura del luogo di dimora, e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari.
Il rilascio segue la compilazione di appositi moduli sul sito del Ministero degli Interni; per poter richiedere il nulla osta de qua, lo straniero regolarmente soggiornante deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Tipi di visto

Esistono due principali tipologie di visto per il ricongiungimento familiare in Italia:

  • ricongiungimento al seguito: è quello destinato ai familiari di un cittadino straniero già titolare di un Visto D per motivi di lavoro, missione, studio o per motivi religiosi, con validità non inferiore a un anno. Il ricongiungimento viene richiesto mentre il cittadino si trova ancora nel Paese d’origine, ma può entrare in Italia subito dopo aver presentato la domanda. I tempi di elaborazione di questa richiesta sono generalmente di alcuni mesi.
  • ricongiungimento con cittadino straniero residente: riguarda i familiari di stranieri già residenti in Italia, titolari di un permesso di soggiorno valido per almeno un anno. I motivi per cui il permesso è stato rilasciato includono lavoro, asilo, studio, religione, famiglia o protezione sussidiaria o umanitaria. I tempi di elaborazione per questo tipo di visto sono generalmente più lunghi rispetto al ricongiungimento al seguito.

Chi può richiedere il visto per ricongiungimento familiare?

Secondo quanto stabilito dall’art. 29 del Testo unico sull’immigrazione, i familiari che possono beneficiare del ricongiungimento familiare sono:

il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;

– i figli minori (compresi i figli del coniuge e adottivi);

– i figli maggiorenni a carico, se non autosufficienti a causa di gravi problemi di salute;

– i genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese d’origine o se questi non possono provvedere al loro sostentamento per documentati motivi di salute.

Per richiedere il ricongiungimento familiare, il cittadino straniero residente in Italia deve dimostrare di possedere determinati requisiti, e cioè:

1. alloggio idoneo, conforme agli standard minimi previsti dalla legge italiana;

2. reddito sufficiente per mantenere il familiare che intende far entrare in Italia (il reddito minimo richiesto varia a seconda del numero dei familiari da ricongiungere);

3. assicurazione sanitaria o iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) per il familiare ricongiunto.

Come anticipato, il requisito chiave per ottenere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare è quello della richiesta e dell’ottenimento del relativo nulla osta.
Il nulla osta ha una durata di sei mesi, durante i quali il familiare all’estero deve presentare la domanda di visto presso il consolato italiano del proprio paese di residenza. Il visto per ricongiungimento familiare ha validità di un anno dal suo rilascio.
Successivamente, al familiare saranno consentite le seguenti attività: frequentare corsi di formazione o studio; iscriversi presso gli uffici di collocamento, lavorare come dipendente o in modo autonomo.

Il rigetto o diniego del nulla osta e – di conseguenza – del visto per ricongiungimento familiare si verifica quando non sono rispettati i requisiti richiesti o permangono problemi non risolti al momento della ricezione da parte del richiedente dell’avviso di diniego.

In tal caso, è opportuno il consulto con professionisti esperti in materia, in modo da poter procedere con l’integrazione documentale utile a ottenere il nulla osta e, comunque, con l’ottenimento di corrette informazioni finalizzato alla comprensione della propria situazione e del miglior percorso da intraprendere per il rilascio finale del visto in questione.

Il c.d. visto per ricongiungimento familiare: cenni.

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