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Una mancata segnalazione di operazione sospetta può costituire reato?

La riposta è sì.
Basta leggere la norma sanzionatoria contenuta nel D. Lgs. n. 231 del 2007, cioè i primi due commi dell’art. 58, secondo i quali:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Quindi l’omissione di una segnalazione di operazione sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di vario ammontare, a seconda della gravità, salvo che il “fatto”, cioè la stessa omissione, costituisca reato (cd. clausola di riserva).

La domanda, quindi, è: quale è il discrimine tra l’omissione che comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa e quella che invece ha come conseguenza una sanzione penale per reato di riciclaggio (art. 648-bis pc), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter ci), di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cp) o di concorso nei suddetti reati?

Il discrimine è rappresentato dall’elemento psicologico: per l’omissione-illecito amministrativo non avrà alcuna rilevanza l’elemento soggettivo, quindi il dolo o la colpa, ma sarà sufficiente che l’agente abbia oggettivamente tenuto la condotta inosservante, con l’unico limite della buona fede o dell’errore di fatto; l’omissione-reato, invece, richiede nell’autore qualcosa in più, cioè il dolo, l’intenzione di commettere il reato, che potrà assumere anche la più lieve forma del dolo eventuale.

Una mancata segnalazione di operazione sospetta può costituire reato?

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