Una mancata segnalazione di operazione sospetta può costituire reato?
La riposta è sì.
Basta leggere la norma sanzionatoria contenuta nel D. Lgs. n. 231 del 2007, cioè i primi due commi dell’art. 58, secondo i quali:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.
Quindi l’omissione di una segnalazione di operazione sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di vario ammontare, a seconda della gravità, salvo che il “fatto”, cioè la stessa omissione, costituisca reato (cd. clausola di riserva).
La domanda, quindi, è: quale è il discrimine tra l’omissione che comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa e quella che invece ha come conseguenza una sanzione penale per reato di riciclaggio (art. 648-bis pc), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter ci), di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cp) o di concorso nei suddetti reati?
Il discrimine è rappresentato dall’elemento psicologico: per l’omissione-illecito amministrativo non avrà alcuna rilevanza l’elemento soggettivo, quindi il dolo o la colpa, ma sarà sufficiente che l’agente abbia oggettivamente tenuto la condotta inosservante, con l’unico limite della buona fede o dell’errore di fatto; l’omissione-reato, invece, richiede nell’autore qualcosa in più, cioè il dolo, l’intenzione di commettere il reato, che potrà assumere anche la più lieve forma del dolo eventuale.