Patto di famiglia e legittimari non assegnatari: il problema della liquidazione
Il patto di famiglia è, secondo l’art.768 bis del Codice civile, il contratto con il quale un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, individuati come i soggetti più idonei a proseguire l’attività.
Gli effetti del trasferimento sono immediati e il contratto deve essere stipulato mediante atto pubblico, a pena di nullità.
I patti di famiglia rappresentano una deroga al generaledivieto dei patti successori e risponde all’esigenza di programmare il passaggio generazionale dell’impresa quando l’imprenditore è ancora in vita.
L’operazione deve tuttavia tenere conto dei diritti degli altri familiari. Il patto di famiglia è infatti chiamato a soddisfare due esigenze: assegnare l’impresa al discendente o ai discendenti ritenuti più adatti e tutelare i diritti degli altri legittimari.
Il Patto di famiglia e la tutela dei legittimari
I legittimari sono i familiari ai quali la legge riserva una parte dell’eredità:
- il coniuge o la parte dell’unione civile;
- i figli e, in determinati casi, i loro discendenti;
- in assenza di figli, gli ascendenti.
Nel patto di famiglia, il legittimario non assegnatario è colui che partecipa all’accordo pur non ricevendo l’azienda o le partecipazioni societarie.
La legge prende quindi in considerazione i soggetti che sarebbero legittimari qualora la successione dell’imprenditore si aprisse in quello stesso momento.
Come si calcola la liquidazione?
Nel patto di famiglia, la liquidazione viene determinata in base al valore dell’azienda o delle partecipazioni trasferite, senza considerare il resto del patrimonio dell’imprenditore.
In altre parole, al momento della stipulazione si simula l’apertura della successione, ma limitatamente al bene produttivo interessato dall’operazione. Il non assegnatario riceve una somma o altri beni corrispondenti alla parte della propria quota di legittima riferibile all’azienda o alle partecipazioni trasferite.
L’articolo 768-quater stabilisce, infatti, che gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, salvo che questi rinuncino in tutto o in parte.
Le parti possono inoltre concordare che la liquidazione avvenga, totalmente o parzialmente, mediante beni in natura.
La valutazione dell’azienda
Un altro nodo importante è rappresentato dalla valutazione dell’azienda.
La legge non stabilisce un metodo obbligatorio per determinare il valore dell’impresa o delle partecipazioni societarie. Proprio per questo la stima costituisce uno degli aspetti più delicati dell’operazione.
Il valore deve essere determinato con riferimento al momento della stipulazione, tenendo conto di elementi quali:
- il patrimonio aziendale;
- la redditività;
- l’avviamento;
- la situazione debitoria;
- le prospettive economiche;
- la consistenza e le caratteristiche delle partecipazioni trasferite.
Una perizia di stima, eventualmente giurata e allegata o richiamata nell’atto notarile, consente di determinare in modo attendibile il valore dell’azienda e offre alle parti una base condivisa sulla quale calcolare la liquidazione.
La valutazione deve essere conosciuta e accettata dai partecipanti al patto, affinché il loro consenso sia pienamente informato. La perizia non elimina in assoluto il rischio di contestazioni, ma riduce le possibili controversie riguardanti una sottovalutazione dell’impresa o una liquidazione non proporzionata.
Vantaggi e criticità del patto di famiglia.
Chi deve liquidare i non assegnatari?
Uno dei principali limiti del patto di famiglia è legato proprio alla liquidazione.
Secondo l’articolo 768-quater, l’obbligo grava sugli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni. Non è detto, però, che il figlio che riceve l’impresa disponga della liquidità necessaria per compensare immediatamente il coniuge dell’imprenditore, i fratelli o gli altri legittimari.
L’assegnatario può quindi diventare titolare di un’azienda di valore elevato, ma trovarsi nell’impossibilità di trasformare quel valore in denaro senza indebitarsi o sottrarre risorse alla stessa attività produttiva.
Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026.
La Corte ha chiarito che, per riconoscere un patto di famiglia, occorre considerare la funzione concreta e complessiva dell’operazione, senza fermarsi alla denominazione scelta dalle parti.
Il patto può riguardare anche soltanto una parte delle partecipazioni e può inserirsi in una più ampia riorganizzazione societaria. Inoltre, il fatto che i conguagli vengano materialmente corrisposti dai genitori mediante donazioni o altre liberalità non esclude la configurabilità del patto: tali attribuzioni possono rappresentare un adempimento effettuato per conto dell’assegnatario.
L’obbligo di liquidazione continua, dunque, a gravare formalmente sull’assegnatario, ma il genitore imprenditore può intervenire mettendo a disposizione denaro o altri beni.
La Cassazione non ha definitivamente qualificato l’accordo esaminato come patto di famiglia, ma ha rinviato la causa al giudice di merito affinché ne verificasse la reale funzione e l’eventuale nullità per mancanza dell’atto pubblico.
In quale modo può avvenire la liquidazione?
La liquidazione può avvenire:
- mediante una somma di denaro;
- attraverso l’attribuzione di immobili, titoli o partecipazioni;
- in forma mista;
- mediante un pagamento dilazionato.
La rateizzazione può risolvere il problema della mancanza di liquidità dell’assegnatario, ma solleva ulteriori questioni riguardanti la durata del pagamento, gli interessi, le garanzie e il rischio di insolvenza.
Un patto adeguatamente strutturato dovrebbe quindi disciplinare non soltanto l’importo della liquidazione, ma anche le scadenze, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e i rimedi applicabili in caso di inadempimento.
Quali sono le principali differenze tra donazione e patto famiglia?
Il legittimario non assegnatario può rinunciare, in tutto o in parte, alla liquidazione, purché la decisione sia consapevole, inequivoca e libera da pressioni.
L’articolo 768-quater dispone inoltre che quanto ricevuto dai partecipanti al patto non è soggetto a collazione né ad azione di riduzione. Ciò rende il trasferimento dell’impresa più stabile rispetto a una comune donazione.
Con la donazione, infatti, il donante trasferisce gratuitamente un bene a un’altra persona senza che sia necessaria la partecipazione degli altri potenziali legittimari.
Dopo la sua morte, la donazione può essere sottoposta ad azione di riduzione qualora abbia leso la quota riservata al coniuge, ai figli o agli altri legittimari.
Nel patto di famiglia, invece, i diritti dei legittimari vengono regolati anticipatamente attraverso la loro partecipazione e liquidazione. Quanto attribuito mediante un patto valido non potrà quindi essere nuovamente conteggiato attraverso la collazione o colpito dall’azione di riduzione.
Questo non significa che il patto di famiglia non possa mai essere impugnato.
Ai sensi dell’articolo 768-quinquies, i partecipanti possono contestarlo in presenza di errore, violenza o dolo, entro il termine speciale di un anno.
Rimane inoltre possibile far valere la nullità del contratto, per esempio quando non sia stata rispettata la forma dell’atto pubblico.
Gli altri beni dell’imprenditore che non rientrano nel patto continueranno, invece, a essere sottoposti alle ordinarie regole successorie.
Anche i legittimari che non abbiano partecipato al contratto o che siano sopravvenuti dopo la sua stipulazione, come un nuovo coniuge o un figlio nato o riconosciuto successivamente, possono chiedere ai beneficiari, all’apertura della successione, il pagamento della somma corrispondente alla propria quota, maggiorata degli interessi legali.
Il patto di famiglia consente di programmare il passaggio generazionale dell’impresa, tutelando al tempo stesso i diritti dei legittimari non assegnatari.
La sua efficacia dipende però da una corretta valutazione dell’azienda, da una liquidazione sostenibile e da un accordo pienamente consapevole tra le parti.
La complessità dell’operazione richiede quindi un’attenta pianificazione giuridica, patrimoniale e societaria.
Lo Studio Legale Imbergamo assiste imprenditori, successori e legittimari nella predisposizione e nella verifica del patto di famiglia.
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