Il danno da perdita parentale è il danno subìto da un familiare – convivente o meno -per la perdita di una persona cara. La conseguente sofferenza determina uno sconvolgimento nella vita dei congiunti superstiti e la possibilità di ottenere un risarcimento.
Il danno da perdita di natura parentale, in sostanza, è il danno non patrimoniale subito da un soggetto a causa della perdita di una persona cara con la quale è stabilita una relazione affettivo e/o familiare, in conseguenza dell’attività illecita di un terzo.
Rientra a pieno titolo in questa categoria il risarcimento danni per colpa medica.
Nello specifico, il danno di natura parentale è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”. [1]
Il danno di cui trattasi è dunque intuibilmente afferente alla dimensione esistenziale: a quella dimensione legata alla sfera relazionale e alla dimensione morale, intima – se vogliamo.
La legge oggi ha adottato, sul punto, un criterio più estensivo rispetto al passato, quando i criteri per stabilire i legittimati al risarcimento erano collegati intrinsecamente al concetto di famiglia tradizionalmente intese, all’esistenza – può dirsi – di un rapporto familiare riconosciuto dalla legge.
Oggi non è più così, e la giurisprudenza (insieme alla dottrina) tende a riconoscere (anzi: riconosce) la risarcibilità del danno in questione anche – per esempio – al c.d. convivente more uxorio.
A tal proposito: la giurisprudenza chiarisce che il danno da perdita parentale non è strettamente collegato alla convivenza, poiché questa non connota a priori un rapporto costante di affetto e solidarietà.
Quello della convivenza rappresenta un elemento probatorio importante nella definizione del tipo di rapporto in essere, ma non costituisce un connotato minimo a conferma della relazione affettiva e di solidarietà alla base della richiesta del danno.
Secondo una recente Ordinanza [2] della Corte di cassazione la richiesta del danno è commisurata alla natura affettiva del rapporto e non esclusivamente a criteri quali la convivenza.
Possono, pertanto, richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per responsabilità medica anche – per esempio – i nipoti in caso della perdita improvvisa dei nonni; i coniugi anche dopo la separazione; i figli nati dopo la morte del genitore.
Per poter richiedere il risarcimento la parte interessata deve dimostrare in via documentale o per presunzione o tramite la presenza di testimoni il rapporto esistente con il defunto.
Dato che nel nostro ordinamento non esiste un danno minimo garantito, la dimostrazione deve essere circostanziata, non ipotetica e/o generica.
La liquidazione del danno è conseguenza di una valutazione equitativa [3], essendo legata alla sfera più intima della persona.
Il giudice di merito valuta tanto l’aspetto del danno morale subito, quanto quello affettivo/relazionale.
L’entità del risarcimento viene valutata in base all’intensità del vincolo familiare, della eventuale convivenza, delle abitudini di vita, dell’età della vittima e dei familiari in vita.
La giurisprudenza oggi fa riferimento alle tabelle milanesi o romane, strumenti utili per valutare l’importo del danno.
La liquidazione del danno assume un valore diverso a seconda che la valutazione venga fatta con riferimento alle tabelle milanesi o romane.
Volendo dare una definizione – seppur semplificata – di tali strumenti, potremmo dire che le tabelle sono il documento para normativo per la liquidazione del danno non patrimoniale in seguito all’accertata responsabilità in commento.
Il riferimento alle tabelle garantisce un’uniformità di base delle liquidazioni pecuniarie.
Cerchiamo di fare chiarezza:
Con le tabelle di Milano, quindi, la parte richiedente il risarcimento deve dimostrare l’entità del rapporto, ma si lascia al giudice la possibilità di scegliere tra il valore minimo o il massimo.
Lo Studio Legale Imbergamo – grazie alla consolidata esperienza nel settore della responsabilità civile per malpractise medica – può assistere i congiunti nella richiesta del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Studio Legale Imbergamo - Via Arno 33, 00198 Roma - P.Iva 08895480583
Privacy Policy | Dichiarazione dei Cookie | Sviluppato da ThinkNow
Studio Legale Imbergamo - Via Arno 33, 00198 Roma - P.Iva 08895480583
Privacy Policy | Cookie declaration | Developed by ThinkNow